European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
L'ADR, di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, č l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in con legge 12 agosto n. 1839.
La maggior parte delle disposizione sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto.) Le norme riguardano:
classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
condizioni di imballaggio delle merci,
caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
modalitą costruttive dei veicoli e delle cisterne;
requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.
Con il recepimento in Italia dell'ultimo accordo ADR 2005, sono state introdotte, a scopo antiterrorismo, nuove responsabilitą per i trasportatori: piani di sicurezza, segretezza dei dati, carichi sempre sorvegliati, sistemi antifurto.
Esiste un progetto internazionale che raccoglie molte schede di sicurezza per i prodotti pericolosi.
Riconoscimento dei materiali pericolosi
Al fine di consentire un riconoscimento immediato delle merci pericolose indipendentemente dal termine tecnico utilizzato nella descrizione o della lingua utilizzata, ad ogni sostanza č stato abbinato un codice univoco UN che la identifica senza ombra di dubbio. Ad esempio, in tutto il mondo il codice UN1333 identificherą il Cerio e lo classificherą tra le sostanze della classe 4.1.